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No Pago di leggere

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view post Posted on 11/7/2007, 16:29

Il generale inverno

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L’ Unione Europea ha aperto un procedimento di infrazione contro alcuni paesi europei, tra cui l’Italia, “colpevoli” di non aver introdotto la remunerazione degli autori e degli editori per i prestiti effettuati in biblioteca. E’ una misura che si inscrive in un quadro generale di attacco al diritto di leggere e di consumare cultura, musica, informazione. Già la cosiddetta EUCD, con le leggi di armonizzazione derivate, aveva pesantemente limitato le possibilità del diritto di copia e aveva introdotto la logica del consumo a scadenza dei prodotti (così, d’ora in avanti, chi acquisterà un e-book, un sw, un cd, un dvd, non avrà mai la certezza di poterlo utilizzare a distanza di anni o cambiando lettore, computer, palmare: è la civiltà dell’”inchiostro simpatico”, come è stata simpaticamente definita).

Anche se non dovesse sortire effetti immediati, la procedura europea ha già ottenuto il risultato di far considerare oggi plausibile ciò che fino a ieri sembrava inconcepibile. Dovremo dunque far pagare i prestiti in biblioteca per ridistribuire royalties agli editori e (in piccola parte) agli autori? Dovremmo sottrarre al già risicato budget di acquisto delle biblioteche pubbliche una quota per il pagamento dei diritti alla SIAE (come è successo per le fotocopie) magari proporzionale al numero di iscritti (come in Francia) o dei prestiti, con il risultato encomiabile di punire le biblioteche più attive ed efficienti? Dovremmo addossare allo stato la spesa, configurando una indiretta tassa sulla lettura, un equivalente moderno della tassa sul macinato?

Tutte queste soluzioni sono ugualmente indigeste. Le biblioteche hanno un’altra concezione del diritto d’autore: esistono e combattono perché gli autori (non solo quelli dei bestseller) siano conosciuti, letti, amati. Perché possano essere conosciuti, letti e amati anche dopo essere spariti dagli ostensori del mercato, dove rimangono per una vita media di soli sei, sette mesi. Le biblioteche hanno un’altra concezione del diritto d’autore: investono in catalogazione, promozione, stoccaggio per permettere agli autori di raggiungere i loro lettori. Esse rappresentano un grande scaffale aperto per l’editoria e per la libertà di informazione. Della loro opinione, vogliamo dire sommessamente ma decisamente, occorrerà tenere conto. A differenza di quanto è accaduto in passato.

Dal sito di NOPAGO

E anche se non ce ne siamo accorti, perchè nessuno ne parla… la finanziaria 2007 ha già creato il fondo per salvare la gratuità per gli utenti finali. Ma per il prossimo futuro?

Tratto dal sito di NOPAGO

Nel disegno di Legge finanziaria per il 2007 http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossi.../doc/DDLF07.pdf il Governo propone l’istituzione di un “Fondo per il diritto di prestito pubblico” (denominato *IL FONDO*) con una dotazione di 3 milioni di euro (ma non viene specificato se annui), che verrebbe gestito dalla S.I.A.E., incaricata di ripartire i fondi tra gli aventi diritto, in base a indirizzi da stabilirsi con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici rimarrebbe *gratuito* per gli utenti finali.

Art. 163 del disegno di Legge Finanziaria per il 2007

(Disposizioni in materia di beni culturali)
[omissis]

7. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola “diritto” sono soppresse le parole “, al quale non è dovuta alcuna remunerazione”.

8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato “Fondo”), con una dotazione di euro 3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato - Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.”.

L’art. 69 della Legge 22 aprile 1941 n.633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” diventerebbe

1.Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato “Fondo”), con una dotazione di euro. 3.000.000,00.

1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato- Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.

1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.
 
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